La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.
È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.
La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto
Per gli eredi minorenni, interdetti, e inabilitati occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare
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