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La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.

 

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

 

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.

 

La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto

Per gli eredi minorenni, interdetti, e inabilitati occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare

 

N.B.: Il servizio comprende  la redazione e il deposito dell’istanza dinanzi all’Autoritaà competente e la lavorazione della pratica fino all’emissione del provvedimento  da parte del Giudice.

 

 

Per qualsiasi dubbio o quesito relativo a questo servizio puoi contattarci al numero

(+39) 0831 857606, un operatore saprà fornirti tutte le informazioni necessarie per completare la tua richiesta.

Autorizzazione a rinunciare per minori

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