La tutela è uno strumento per proteggere i minori e le persone che siano state dichiarate interdette.
Possono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale (art. 414 cod. civ.).
Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi).
In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.
Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.
Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l’interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.
N.B.: Il servizio comprende la redazione e il deposito dell’istanza dinanzi all’Autoritaà competente e la lavorazione della pratica fino all’emissione del provvedimento da parte del Giudice.
Per qualsiasi dubbio o quesito relativo a questo servizio puoi contattarci al numero
(+39) 0831 857606, un operatore saprà fornirti tutte le informazioni necessarie per completare la tua richiesta.