I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, incassare somme , promuovere giudizi, ecc.) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare a eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunione, contrarre mutui o locazioni ultra novennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né promuovere o transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità e utilità evidente del figlio dopo l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Atti di straordinaria amministrazione possono essere anche atti ulteriori e diversi da quelli sopra specificati, ovvero quelli che modificano la struttura e la consistenza del patrimonio del minore. Va anche aggiunto che i genitori non possono riscuotere i capitali senza autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale ne determina l'impiego.
N.B.: Il servizio comprende la redazione e il deposito dell’istanza dinanzi all’Autoritaà competente e la lavorazione della pratica fino all’emissione del provvedimento da parte del Giudice.
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