Fallimento
Quando l’azienda commerciale è in crisi l’imprenditore, le autorità o i creditori possono a seconda dell’intensità, della durata e della frequenza chiedere la dichiarazione di Fallimento all’Autorità Giudiziaria, che ha lo scopo di governare e controllare le modalità di soddisfacimento di creditori e determinare la destinazione dei beni compresi nel patrimonio.
Il fallimento di per sé non è un reato ma se lo stato di insolvenza dipende da colpe o da luogo a fatti dolosi possono sorgere diverse figure di reato:
• bancarotta semplice quando l’imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in modo irregolare i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge;
• bancarotta fraudolenta quando l’imprenditore ha distrutto o sottratto o falsificato i libri e le altre scritture contabili allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto recando danno ai creditori; oppure ha distrutto, nascosto o dissipato i suoi beni.
Chiusura del fallimento
Essa viene dichiarata con decreto motivato del Tribunale. I fatti che danno luogo alla chiusura del fallimento sono:
• la liquidazione dell’attivo;
• l’avvenuta estinzione di tutti i debiti;
• la mancata presentazione di domande da parte dei creditori;
• l’insufficienza dell’attivo
L'Istituto della Riabilitazione è stato abrogato dal D.lgs. 9/1/2006 n° 5 con contestuale eliminazione del Pubblico Registro dei Falliti.
Nonostante il suddetto Istituto, il nominativo del fallito e le posizioni relative al Fallimento continuano ad essere presenti sia sul registro delle imprese della Camera di Commercio, sia sul Casellario Giudiziario determinando la lesione della fondamentale libertà di iniziativa
Cancellazione dalla CCIAA seguito chiusura del Fallimento
Si può procedere a tale richiesta immediatamente a condizione che il Fallimento sia stato chiuso dal Curatore Fallimentare
Per qualsiasi dubbio o quesito relativo a questo servizio puoi contattarci al numero
(+39) 0831 857606, un operatore saprà fornirti tutte le informazioni necessarie per completare la tua richiesta.