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Fallimento

Quando l’azienda commerciale è in crisi l’imprenditore, le autorità o i creditori possono a seconda dell’intensità, della durata e della frequenza chiedere la dichiarazione di Fallimento all’Autorità Giudiziaria, che ha lo  scopo di governare e controllare le modalità di soddisfacimento di creditori  e determinare la destinazione dei beni compresi nel patrimonio.


Il fallimento di per sé non è un reato ma se lo stato di insolvenza dipende da colpe o da luogo a fatti dolosi possono sorgere diverse figure di reato:

  • bancarotta semplice quando l’imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in modo irregolare i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge;

  • bancarotta fraudolenta quando l’imprenditore ha distrutto o sottratto o falsificato i libri e le altre scritture contabili allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto recando danno ai creditori; oppure ha distrutto, nascosto o dissipato i suoi beni.

 

Chiusura del fallimento

Essa viene dichiarata con decreto motivato del Tribunale. I fatti che danno luogo alla chiusura del fallimento sono:

  • la liquidazione dell’attivo;

  • l’avvenuta estinzione di tutti i debiti;

  • la mancata presentazione di domande da parte dei creditori;

  • l’insufficienza dell’attivo

 

Istituto dell’Esdebitazione

La legge delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 6 lett. a/13 ha previsto l’istituto della esdebitazione con le seguenti regole:

introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

  • abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

  • non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

  • non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;

  • non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

  • non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

  • non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

 

Richiesta di Esdebitazione

Si può procedere alla richiesta di Esdebitazione (Massimo entro 1 anno dalla chiusura del Fallimento) se sono state soddisfatte le condizioni sopra descritte.

 

Per qualsiasi dubbio o quesito relativo a questo servizio puoi contattarci al numero

(+39) 0831 857606, un operatore saprà fornirti tutte le informazioni necessarie per completare la tua richiesta.

 

Esdebitazione fallimentare

Riabilitazioni e Cancellazioni

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