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La procedura esecutiva a seguito di debiti non pagati  si esercita attraverso vari istituti giuridici , e fra questi i più importanti sono 1) il Pignoramento; 2) l’Ipoteca.

 

Definizione del Pignoramento

Il Pignoramento è l'atto con il quale prende avvio l'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 491 del codice di procedura civile. In linea generale, ai sensi dell'art. 492, esso consiste nella ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato. La procedura è disciplinata dagli art. 513-524 del codice civile.

L'immediata esecutività comporta l'iscrizione di ipoteca giudiziale nella Banca dati della Conservatoria dei Registri immobiliari su uno o più beni intestati al cliente, indipendentemente dall'entità del credito da recuperare.

 

Definizione dell’Ipoteca

L’Ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Nell'ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile. L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da: beni immobili, diritti reali minori sugli immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).

La sua costituzione richiede l’iscrizione nei pubblici registri della Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’ipoteca può essere: volontaria se si basa su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra; giudiziale se si basa su una sentenza ,su un decreto ingiuntivo reso esecutivo , su altri provvedimenti, su lodi arbitrali resi esecutivi deliberati dall’autorità giudiziaria italiana;  legale nei casi previsti dalla legge.

Il Pignoramento o l’ipoteca si costituisce solo con l’iscrizione nei registri (art. 2808, 2° comma).

 

Cancellazione dalla Banca dati Conservatoria dei Registri Immobiliari

Si può procedere alla cancellazione se Il Cliente ha provveduto a pagare la posizione debitoria risultante dalla visura attraverso il deposito dell’intera somma ,ovvero il Cliente ha provveduto a pagare la posizione debitoria risultante dalla visura attraverso il deposito della somma risultante dall’atto transattivo “a saldo e stralcio dell’intera posizione debitoria” concordato con il Creditore.

L'ipoteca e il Pignoramento si estinguono con la loro cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo: Il conservatore dei registri non può procedere d'ufficio alla cancellazione.

 

 

Per qualsiasi dubbio o quesito relativo a questo servizio puoi contattarci al numero

(+39) 0831 857606, un operatore saprà fornirti tutte le informazioni necessarie per completare la tua richiesta.

 

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